di Felice Besostri

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BESOSTRI – PQS11024 – Costituzione, discussione aperta ma con cognizione di causa

Galli Della Loggia ci invita a discutere della nostra Carta costituzionale da quell’autorevole pulpito, che è il Corriere della Sera.(30/11/2011). Tuttavia non sarà mai possibile una discussione aperta e scevra da pregiudiziali politico-ideologiche, se non sono chiari gli argomenti sui quali si deve discutere e soprattutto se si ignora l’assetto costituzionale che si vuol riformare.

Innanzi a tutto non è vero che la nostra Costituzione si sia immaginato un “regime parlamentare puro”, che –aggiunge il nostro- “non ha corrispettivo in nessun altro grande Paese dell’Europa occidentale”.

La Germania Federale, per fare soltanto un esempio, ha una forma di governo parlamentare molto più pura della nostra, perché soltanto il Bundestag è padrone del Governo: il Presidente della Repubblica tedesco non può sciogliere la Camera bassa, se non dopo un formale voto di sfiducia “distruttiva”, cioè senza indicazione del Cancelliere che debba sostituire quello sfiduciato. Schröder ha dovuto ricorrere a tale marchingegno per provocare le elezioni anticipate del 2005. Il Cancelliere poi entra in carica soltanto dopo che è stato eletto a scrutinio segreto dal Bundestag.

In Italia il Governo entra in carica con il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e ha l’obbligo di presentarsi per la fiducia innanzi alle Camere entro dieci giorni. A differenza di una forma di governo parlamentare pura il Governo resta in carica, se così decide il Presidente della Repubblica, per gestire le elezioni: l’obbligo di dimissioni dopo un voto di sfiducia non è espressamente previsto dalla Costituzione, come di regola nei regimi parlamentari, compresi quelli impuri. Il ruolo, da sempre, del Presidente della Repubblica è talmente rilevante, che abbiamo conosciuto il caso di un Presidente del Consiglio nominato, pur nella consapevolezza che non godesse della maggioranza, anzi proprio per questo, in modo da poter andare ad elezioni anticipate.

Non mi ricordo di reazioni del professor Galli Della Loggia.

La presenza dei partiti, cui il Galli Della Loggia imputa il ridimensionamento del ”ruolo delle Camere e dei parlamentari come centro e motore unico della formazione dei governi e della decisione politica” è un altro abbaglio del fondista del Corriere, proprio perché è la Costituzione, che con l’art. 49 assegna un ruolo ai partiti tanto da far dire che “All’inizio degli anni ’60 era facile leggere nei commenti alla Costituzione Italiana, svolti da studiosi delle scienze politiche e giuridiche (delle più diverse tendenze ideologiche), che l’articolo 49, doveva essere considerato come la “chiave interpretativa” dell’intero disegno costituzionale “(Pizzoli, 2010).

Il problema non sono i partiti, ma la mancata attuazione, questo sì caso unico in Europa, dell’art. 49 della Costituzione, con una legge sui partiti politici. Se la “democrazia è il governo dei poteri visibili” (Ruffini) la mancanza di una legge regolativa dei partiti è il vulnus , come di ogni potere di fatto, esercitato senza trasparenza e in assenza di ogni controllo giurisdizionale.

In Gran Bretagna il ruolo dei partiti è molto più penetrante: il Premier è deciso e sostituito dal partito di maggioranza, anche in corso di legislatura e senza voto di fiducia parlamentare (si ricorda la sostituzione della Tatcher con Mayor e di Blair con Brown). Eppure il regime britannico è tra i modelli di Galli Della Loggia.

Nell’articolo il passo più stupefacente è quello relativo ai rapporti tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio contrassegnati da uno “stato di tensione tra le due cariche, reso più acuto dalla diversa origine prima della loro legittimazione”. E’ vero, ma soltanto perché -e su questo Galli Della Loggia non spende una parola- con una legge elettorale ordinaria si è modificato la forma di governo delineata dalla Costituzione, con una specie di elezione/indicazione diretta del Primo Ministro, unico nome figurante sulle schede elettorali di Camera e Senato.

La legge elettorale, con liste bloccate e premio di maggioranza vincolato al Capo politico delle liste o delle coalizioni di liste, ha inferto il colpo di grazia alla centralità delle Camere e dei parlamentari: figuranti nominati e non eletti, per di più non da organi di partito, ma da solitari autocrati capi partito ovvero, nel migliore dei casi, da ristrette oligarchie partitiche e sempre nel più assoluto silenzio di Galli Della Loggia, sia in passato che in questa occasione.

La Costituzione non prevede una diversa legittimazione del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi legittimati dal Parlamento, anzi il Presidente da un’assemblea parlamentare maggiormente rappresentativa, perché composta, oltre che da deputati e senatori, dai rappresentanti dei Consigli regionali.

Soltanto su un punto Galli Della Loggia solleva, a ragione, una questione delicata, quella del potere di revoca dei ministri, poiché la nostra Costituzione prevede la nomina da parte del Presidente della Repubblica e non anche la revoca dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Basterebbe una legge costituzionale di rapida approvazione, benché ci siano altri strumenti di pressione quali il ritiro delle deleghe ovvero con un voto di sfiducia parlamentare del singolo ministro, previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati: un Primo Ministro che disponga di una solida maggioranza parlamentare non avrebbe problema a far sfiduciare un ministro, che sia talmente fuori di testa da voler affrontare un voto.

Proprio la prassi costituzionale potrebbe innovare sul punto in base al principio del contrarius actus. Il decreto di nomina è un atto presidenziale controfirmato da Primo Ministro, ebbene con la motivazione che siano venuti meno i presupposti di fiducia per la proposta di nomina, si adotta un decreto di revoca della nomina. A quel punto il ministro o capisce l’antifona o potrebbe, ma dubito che lo possa proporre individualmente, innestarsi un conflitto di attribuzione, che spetterebbe semmai alle singole Camere, che hanno dato la fiducia al Governo in una determinata composizione, che verrebbe modificata senza il loro consenso. I costituzionalisti avranno argomenti a favore o contro, ma con una pronuncia anche sulla ricevibilità della Corte costituzionale il problema sarebbe rapidamente risolto.

Una volta di più si dimostra che il problema principale in Italia non è quello di modificare la Costituzione, ma di darvi attuazione e semmai di eliminare una legge elettorale di sospetta costituzionalità, come è chiaro dalle sentenze 15 e 16 del 2008 della Consulta senza che la magistratura ordinaria o amministrativa vi provveda inviando la legge alla Corte Costituzionale , come dalla stessa auspicato: ultima occasione utile l’udienza della Corte d’Appello di Milano del prossimo 22 marzo 2012

Zurigo 01 dicembre 2011